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Giovedì, 23 Febbraio 2017 01:00

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Le reliquie e i reliquiari sono preparati con cura, precisione e devozione dal Sig. Antonino Cottone su richiesta della Postulazione Generale.

 


Giovedì, 23 Febbraio 2017 01:00

Normative

«L'onore tributato alle sacre immagini è una “venerazione rispettosa”, non un'adorazione che conviene solo a Dio. Gli atti di culto non sono rivolti alle immagini considerate in se stesse, ma in quanto servono a raffigurare il Dio incarnato. Ora, il moto che si volge all'immagine in quanto immagine, non si ferma su di essa, ma tende alla realtà che essa rappresenta.» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 2131-2132)

«Le reliquie ci indirizzano a Dio stesso: e Lui infatti che, con la forza della sua grazia, concede ad esseri fragile il coraggio di testimoniarlo davanti al mondo. Invitandoci a venerare i resti mortali dei martiri e dei santi, la Chiesa non dimentica che, in definitiva, si tratta sì di povere ossa umane, ma di ossa che appartenevano a persone visitate dalla Potenza viva di Dio. Le reliquie dei santi sono tracce di quella presenza invisibile ma reale che illumina le tenebre del mondo, manifestando il Regno dei cieli che è dentro di noi.» (Benedetto XVI, Discorso ai giovani alla Giornata Mondiale della Gioventù, Colonia, 18 agosto 2005)

pdf Le Reliquie nella Chiesa Autenticità e Conservazione(150 KB)

La Postulazione Generale ha il compito della custodia e distribuzione delle reliquie dei beati e dei santi appartenenti all’Ordine e quelli non appartenenti all’Ordine. Per richiedere le reliquie, si deve tenere conto delle seguenti norme:

  1. Spetta alla Postulazione Generale valutare le richieste pervenute e concedere le reliquie, accompagnate dal certificato di autenticità, munito del sigillo della stessa Postulazione.
  2. Ogni richiesta dovrà arrivare all’ufficio della Postulazione Generale tramite lettera intestata, con la firma dell’ufficiale responsabile e timbro dell’ufficio. Per le reliquie di 1° grado la richiesta deve essere NECESSARIAMENTE accompagnata dal nulla osta in originale dell’Ordinario del luogo; non vengono prese in considerazione richieste per telefono o fax.
  3. Sono accettate, di norma, soltanto richieste pervenute da parroci o superiori/e di comunità religiose. Si deve specificare sempre che la richiesta delle reliquie è per la venerazione pubblica dei fedeli; si indica chiaramente il luogo della chiesa o cappella pubblica dove la reliquia sarà collocata per la venerazione dei fedeli.
  4. Richieste di laici (incluso seminaristi) non vengono prese in considerazione se non per casi eccezionali. Non si prendono in considerazione richieste da parte di collezionisti di reliquie. Si concede soltanto una reliquia di un particolare santo o beato.
  5. Le richieste sono accolte per i luoghi dove già esiste un culto o dove si vuole incrementare la devozione (es. per mezzo di un programma formativo di catechesi; in occasione di esposizione di una nuova immagine del santo o beato, di un pellegrinaggio, etc.).

Per la consacrazione di altari, si possono fare richieste di reliquie “insigni” che la Postulazione considererà caso per caso. La richiesta dovrà essere accompagnata sempre dal nulla osta dell’Ordinario del luogo, specificando per quale chiesa si fa tale richiesta.


A) Per richiedere reliquie compilare il modulo raggiungibile a questo link.

B) La reliquia, qualora la richiesta venga accettata, verrà inviata o consegnata personalmente, solamente dopo la ricezione dell'originale della lettera del vescovo da parte dell'ufficio della Potulazione Generale. L'indirizzo è il seguente:
Postulazione Generale OCD, Corso d'Italia 38, 00198 Roma.

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icona pdf pdf Articolo sulle reliquie(6.36 MB)

Giovedì, 23 Febbraio 2017 01:00

Devozione

Il culto delle reliquie nacque come memoria e venerazione della tomba di un martire. Qualche secolo dopo, si cominciarono a venerare anche le ossa dei santi monaci, come un gesto di affetto verso i padri. Attraverso la venerazione di ciò che era rimasto del loro passaggio sulla terra, si manifestava la venerazione della loro vita, del loro esempio, e una comunione misteriosa con loro. Secondo una visione "razionalista", la venerazione delle reliquie è un comportamento arcaico, che ha condotto a delle assurdità. I centri di pellegrinaggio si sono azzuffati per avere le reliquie, ne hanno create, ne hanno fatto commercio, ecc. L'uomo, schiacciato dalla sua condizione, dalla paura della sofferenza e della morte, si rifugia in comportamenti magici, che lo proteggono e gli permettono di sopravvivere. La scienza oggi fa luce su tutte queste attitudini. Molti fenomeni "straordinari" accaduti in passato hanno trovato spiegazione scientifica e quelli che non la trovano oggi, la troveranno domani. L'atteggiamento opposto è quello magico, assente di ogni spirito critico: le reliquie sono una specie di "talismano" che protegge; il soprannaturale è visto come una forza radioattiva che, senza che la si veda, agisce. Bisogna compiere un certo numero di atti, e il risultato seguirà. Le medaglie, il reliquiario, le preghiere ne sono la condizione obbligata. Per la verità, la storia concreta dei nostri "santi" è molto lontana da tutto ciò. È chiaro che bisogna evitare gli equivoci e le esagerazioni, e ricondurre alla giusta devozione, ma secondo la dottrina della Chiesa cattolica, gli atti di devozione non sono assimilabili alle pratiche magiche o superstiziose poiché mentre chi pratica queste ultime crede che esse abbiano efficacia per se stesse; nel caso delle reliquie, invece, non è l'atto in sé che ha efficacia, ma la preghiera che ad esso si accompagna, e anche questa solo in quanto la grazia richiesta viene concessa per libera scelta di Dio. Invochiamo i santi perché essi a loro volta intervengano presso il Signore, sempre fine ultimo della preghiera. Venerare una reliquia è venerare la misericordia di Dio che si è realizzata nel santo. Pregare davanti al corpo di un santo è ringraziare Dio che lo ha sostenuto nel cammino della santità.

Giovedì, 23 Febbraio 2017 01:00

Definizione

Resti corporali, oggetti d’uso, prodotti o tracce di personaggi d’importanza religiosa, o attribuiti a essi, custoditi in luoghi sacri e venerati nel culto; in particolare, nella tradizione cristiana, i resti mortali del corpo (o il sangue custodito in ampolla) dei martiri della fede, gli strumenti del loro martirio, o anche il corpo di un santo.

1. a) L'attore promuove la causa di canonizzazione; può adempiere tale ufficio chiunque faccia parte del popolo di Dio o qualunque associazione di fedeli ammessa dall'autorità ecclesiastica.

    b) L'attore tratta la causa tramite un postulatore legittimamente costituito. 

2. a) Il postulatore viene costituito dall'attore tramite un mandato di procura redatto a norma del diritto, con l'approvazione del Vescovo.

    b) Mentre la causa viene trattata presso la Sacra Congregazione, il postulatore, purché approvato dalla stessa Congregazione, deve avere dimora stabile a Roma. 

3. a) Possono svolgere l'ufficio di postulatore i sacerdoti, i membri di Istituti di vita consacrata e i laici; tutti devono essere esperti in teologia, diritto canonico e storia, come pure nella prassi della Sacra Congregazione.

    b) Anzitutto è compito del postulatore svolgere le indagini sulla vita del Servo di Dio di cui si tratta, per conoscere la sua fama di santità e l'importanza ecclesiale della causa, e riferire al Vescovo.

    c) Al postulatore viene affidato anche il compito di amministrare, secondo le norme date dalla Sacra Congregazione i beni offerti per la causa. 

4. Il postulatore ha il diritto di farsi sostituire, con legittimo mandato e con il consenso degli attori, da altri che vengono chiamati vice-postulatori. 

5. a) Nell'istruire le cause di canonizzazione, il Vescovo competente è quello nel cui territorio il Servo di Dio è morto, a meno che particolari circostanze, riconosciute dalla Sacra Congregazione, non consiglino diversamente.

    b) Se si tratta di un asserito miracolo, è competente il Vescovo nel cui territorio il fatto è avvenuto.

6. a) Il Vescovo può istruire la causa direttamente o tramite un suo delegato, che sia sacerdote, veramente perito nella materia teologica, canonica e anche storica, se si tratta di cause antiche.

    b) Anche il sacerdote, che viene scelto come promotore di giustizia deve possedere le stesse doti.

    c) Tutti gli officiali, che prendono parte alla causa, devono giurare di adempiere fedelmente il loro incarico, e sono tenuti al segreto. 

7. La causa può essere recente o antica; è detta recente, se il martirio o le virtù del Servo di Dio possono essere provati mediante le deposizioni orali di testimoni oculari; è detta antica quando le prove relative al martirio o le virtù possono desumersi solo da fonti scritte. 

8. Chiunque intenda iniziare una causa di canonizzazione, presenti al Vescovo competente, tramite un postulatore, il libello di domanda, con il quale si chiede l'istruzione della causa. 

9. a) Nelle cause recenti, il libello di domanda deve presentarsi non prima di cinque anni dalla morte del Servo di Dio.

    b) Se viene presentato dopo 30 anni, il Vescovo non può procedere oltre se non si sia accertato, con un'accurata indagine, che nel caso non c'è stata da parte degli attori alcuna frode o inganno nel procrastinare l'avvio della causa. 

10. Il postulatore, insieme con il libello di domanda, deve presentare:  

    1° nelle cause sia recenti che antiche, una biografia di un certo valore storico sul Servo di Dio, se esiste, o, in mancanza di questa, un'accurata relazione cronologica su la vita e le attività del Servo di Dio, sulle sue virtù o martirio, sulla fama di santità e di miracoli, senza omettere ciò che pare contrario o meno favorevole alla causa stessa [1];

    2° tutti gli scritti pubblicati del Servo di Dio in copia autentica;  

    3° solo nelle cause recenti, un elenco delle persone che possono contribuire a esplorare la verità su le virtù o il martirio del Servo di Dio, come pure sulla fama di santità o di miracoli, oppure impugnarla.

11. a) Accettato il libello, il Vescovo consulti la Conferenza episcopale, almeno regionale, sull'opportunità di iniziare la causa.

    b) Inoltre renda pubblica la petizione del postulatore nella propria diocesi e, se lo riterrà opportuno, anche nelle altre diocesi, con il consenso dei rispettivi Vescovi, invitando tutti i fedeli a fornirgli notizie utili riguardanti la causa, se ne hanno da dare. 

12. a) Se dalle informazioni ricevute fosse emerso qualche ostacolo di una certa rilevanza contro la causa, il Vescovo ne informi il postulatore, affinché lo possa eliminare.

    b) Se l'ostacolo non è stato rimosso e il Vescovo perciò riterrà che la causa non debba ammettersi, avverta il postulatore, esponendo i motivi della decisione. 

13. Se il Vescovo intende iniziare la causa, chieda circa gli scritti editi del Servo di Dio il voto di due censori teologi; questi riferiscano se in tali scritti c'è qualcosa di contrario alla fede e ai buoni costumi [2].

14. a) Se i voti dei censori teologi sono favorevoli, il Vescovo ordina che vengano raccolti tutti gli scritti del Servo di Dio non ancora pubblicati, come pure tutti e singoli i documenti storici sia manoscritti sia stampati riguardanti in qualunque modo la causa [3].

    b) Nel fare tale ricerca, soprattutto quando si tratta di cause antiche, siani incaricati esperti in storia e archivistica.

    c) Adempiuto l'incarico, gli esperti presentino al Vescovo, assieme con gli scritti raccolti, una diligente e distinta relazione, nella quale riferiscano e garantiscano d'aver adempiuto fedelmente il loro compito, uniscano un elenco degli scritti e dei documenti, esprimano un giudizio circa l'autenticità e il valore di essi, come pure circa la personalità del Servo di Dio, quale si desume dagli stessi scritti e documenti. 

15. a) Ricevuta la relazione, il Vescovo consegni al promotore di giustizia o ad un altro esperto tutto ciò che è stato acquisito fino a quel momento, affinché possa preparare gli interrogatori utili ad indagare e mettere in luce la verità circa la vita, le virtù o il martirio, la fama di santità o di martirio del Servo di Dio.

    b) Nelle cause antiche gli interrogatori riguardino soltanto la fama di santità o di martirio ancora presente e, se è il caso, il culto reso al Servo di Dio in tempi più recenti.

    c) Nel frattempo il Vescovo invii alla Congregazione per le Cause dei Santi una breve relazione sulla vita del Servo di Dio e sull'importanza della causa, per vedere se da parte della Santa Sede ci sia qualcosa in contrario alla Causa. 

16. a) Quindi il Vescovo o il suo delegato esamini i testimoni presentati dal postulatore e gli altri che devono essere interrogati d'ufficio, assistito da un notaio che trascrive le dichiarazioni di chi depone, il quale alla fine deve confermarle.

    Ma se urge l'esame dei testimoni perché non vadano perdute le prove, essi devono essere interrogati anche prima che si completi la ricerca dei documenti [4].

    b) All'esame dei testimoni partecipi il promotore di giustizia; qualora questi non fosse stato presente, gli atti vengano poi sottoposti al suo esame, affinché egli possa osservare e proporre quanto riterrà necessario e opportuno.

    c) I testimoni siano esaminati anzitutto sugli interrogatori; poi il Vescovo o il suo delegato non tralasci di porre ai testimoni altre domande necessarie o utili, affinché quanto essi hanno detto sia meglio chiarito o le eventuali difficoltà emerse siano chiaramente sciolte e spiegate. 

17. I testimoni devono essere oculari; a questi, se occorre, possono aggiungersene altri che hanno sentito da coloro che hanno visto; ma tutti siano degni di fede. 

18. Come testimoni siano presentati anzitutto i consanguinei e i parenti del Servo di Dio e altri che abbiano avuto con lui familiarità e rapporto.

19. Per provare il martirio o l'esercizio delle virtù e la fama dei miracoli di un Servo di Dio che sia appartenuto a qualche istituto di vita consacrata, i testimoni presentati devono essere, in parte notevole, estranei; a meno che ciò sia impossibile, a motivo della particolare vita del Servo di Dio. 

20. Non siano ammessi a testimoniare:

    1° il sacerdote, per quanto riguarda tutto ciò di cui è venuto a conoscenza attraverso la confessione sacramentale;

    2° i confessori abituali o i direttori spirituali del Servo di Dio, per quanto riguarda anche tutto ciò che dal Servo di Dio hanno appreso nel foro di coscienza, fuori della confessione sacramentale.

    3° il postulatore della causa, durante tale incarico. 

21. a) Il Vescovo o il delegato chiami d'ufficio alcuni testimoni, che siano in grado di contribuire, se occorre, al completamento dell'inchiesta, soprattutto se sono contrari alla causa stessa.

    b) Devono essere chiamati come testimoni d'ufficio gli esperti che hanno svolto le indagini sui documenti e redatto la relazione sui medesimi; essi devono dichiarare sotto giuramento:

    1° di avere svolto tutte le indagini e di aver raccolto tutto quanto che riguardi la causa;

    2° di non aver alterato o mutilato alcun documento o testo. 

22. a) I medici curanti, quando si tratta di guarigioni prodigiose, vanno indotti come testimoni.

    b) Qualora essi si rifiutino di presentarsi al Vescovo o al delegato, questi provveda che preparino sotto giuramento, se possibile, una relazione scritta su la malattia e il suo decorso da inserire negli atti, o almeno si cerchi di ottenere tramite interposta persona, il loroparere, da sottoporre poi ad esame. 

23. I testimoni nella loro testimonianza, da confermarsi con giuramento, devono indicare la fonte della loro conoscenza di quanto asseriscono; diversamente la loro testimonianza è da ritenersi nulla. 

24. Se un testimone preferisce consegnare al Vescovo o al suo delegato, sia contestualmente alla deposizione sia al di fuori di essa, qualche scritto da lui redatto in precedenza, tale scritto sia accettato, purché il teste stesso provi con giuramento che ne è l'autore e che in esso sono esposte cose vere; e tale scritto sia accluso agli atti della causa. 

25. a) In qualunque modo i testimoni hanno rilasciato le informazioni, il Vescovo o il delegato curi diligentemente di autenticarle sempre con la sua firma e con il proprio timbro.

    b) I documenti e le testimonianze scritte, sia raccolte dagli esperti sia rilasciate da altri, siano dichiarate autentiche con l'apposizione del nome e del timbro di un notaio o di un pubblico ufficiale che ne faccia fede. 

26. a) Se le indagini sui documenti o sui testimoni devono essere svolte in altra diocesi, il Vescovo o il delegato mandi una lettera al Vescovo competente, il quale procederà secondo le norme qui stabilite.

    b) Gli atti di tale inchiesta siano conservati nell'archivio della Curia, ma una copia redatta a norma dei nn. 29-30 sia mandata al Vescovo richiedente. 

27. a) Il Vescovo o il delegato curi con somma diligenza e impegno che nella raccolta delle prove nulla venga omesso di quanto in qualunque modo abbia attinenza con la causa, tenendo per certo che il felice esito della causa dipende in gran parte dalla sua buona istruzione.

    b) Raccolte quindi tutte le prove, il promotore di giustizia esamini tutti gli atti e documenti per potere, se gli sembra necessario, richiedere ulteriori indagini.

    c) Al postulatore deve darsi anche la facoltà di esaminare gli atti per potere, se è il caso, completare le prove con nuovi testimoni o documenti. 

28. a) Prima che l'inchiesta sia conclusa il Vescovo o il delegato ispezioni diligentemente la tomba del Servo di Dio, la camera nella quale abitò o morì e altri eventuali luoghi dove si possano mostrare segni di culto in suo onore, e faccia una dichiarazione circa l'osservanza dei decreti di Urbano VIII sul non culto [5].

    b) Di tutto ciò che è stato fatto si rediga una relazione da allegare agli atti. 

29. a) Completati gli atti istruttori, il Vescovo o il delegato ordini che sia fatta una copia conforme, a meno che, per provati motivi, abbia già permesso di prepararla durante la fase istruttoria.

    b) La copia conforme sia trascritta dagli atti originali e sia fatta in duplice esemplare. 

30. a) Fatta la copia conforme, sia confrontata con l'originale, e il notaio firmi ciascuna pagina almeno con le sigle e vi apponga il suo timbro.

    b) L'originale, chiuso e munito di sigilli, sia custodito nell'archivio della Curia. 

31. a) La copia conforme dell'inchiesta e i documenti allegati siano trasmessi per via sicura alla Sacra Congregazione in duplice esemplare debitamente chiusi emuniti di sigilli, assieme ad una copia dei libri del Servo di Dio esaminati dai censori teologi, con il  giudizio di questi [6].

    b) Se è necessaria la traduzione degli atti e dei documenti in una lingua ammessa presso la Sacra Congregazione, si producano due copie della versione dichiarata autentica, e siano inviate a Roma insieme con la copia conforme.

    c) Il Vescovo o il delegato mandi inoltre al Cardinale Prefetto una dichiarazione sulla credibilità dei testimoni e la legittimità degli atti. 

32. L'inchiesta sui miracoli dev'essere istruita separatamente dall'inchiesta sulle virtù o il martirio e si svolga secondo le norme che seguono[7]. 

33. a) Il Vescovo competente a norma del n. 5 b, dopo aver ricevuto il libello del postulatore insieme con una breve ma accurata relazione del presunto miracolo e con i documenti ad esso relativi, chieda il giudizio di uno o due esperti.

    b) Poi, se avrà deciso di istruire l'inchiesta giuridica, esaminerà, di persona o tramite un suo delegato, tutti i testimoni, secondo le norme stabilite sopra nei nn. 15a, 16-18 e 21-24. 

34. a) Se si tratta di guarigione da una malattia, il Vescovo o il delegato chieda l'aiuto di un medico, il quale proponga le domande ai testimoni per chiarire meglio le cose secondo la necessità e le circostanze.

    b) Se il guarito è vive ancora, sia visitato da alcuni esperti, perché possa risultare la durata della guarigione. 

35. La copia conforme dell'inchiesta assieme con i documenti allegati sia inviata alla Sacra Congregazione, secondo quanto stabilito nei nn. 29-31. 

36. Sono proibite nelle chiese le celebrazioni di qualunque genere o i panegirici sui Servi di Dio, la cui santità di vita è tuttora soggetta a legittimo esame.

Mercoledì, 22 Febbraio 2017 01:00

La figura del Postulatore

Il Postulatore è la persona che, provvista di mandato, preparato in forma canonicamente legittima e debitamente approvato dall’autorità ecclesiastica competente, rappresenta l’Attore presso l’autorità ecclesiastica, sia quella diocesana che quella romana (Norme Servandae 1. b: “L’attore tratta la Causa tramite un postulatore legittimamente costituito”. Norme Servandae 2. a: “Il Postulatore è costituito dall’attore in forza del mandato di procura redatto a norma del diritto, con l’approvazione del Vescovo”). Ha, pertanto, un ruolo duplice nelle Cause dei Santi, quello di “difendere” in prima persona gli interessi dell’Attore (che l’ha nominato); e quello di collaborare con l’autorità ecclesiastica (che l’ha approvato) nella ricerca della verità. Da questa definizione del postulatore emerge la duplice figura giuridica del postulatore, basata sullo stato attuale della Causa:

-Postulatore della Causa in fase diocesana, cioè colui che rappresenta l’Attore davanti all’autorità ecclesiale diocesana;
-Postulatore della Causa in fase romana, cioè colui che rappresenta l’Attore davanti alla Congregazione delle Cause dei Santi.

Martedì, 21 Febbraio 2017 01:00

Documentazione

icona pdfPositio Super Virtutibus

Mercoledì, 25 Gennaio 2017 01:00

Teresa di Gesù

Teresa de Ahumada nasce ad Avila il 28 marzo del 1515. Suo padre, Alonso de Cepeda, dopo esser rimasto vedovo con due figli, si sposa con Beatrice de Ahumada. Teresa è la terza di dieci figli avuti dalla coppia. Cresce in un ambiente molto religioso, nel quale sviluppa una particolare sensibilità per il trascendente sin dalla tenera età. A tredici anni perde la madre. Questo colpo e la crisi propria dell’adolescenza aggravano un problema affettivo che si trascina dolorosamente fino alla conversione definitiva. Fisicamente aggraziata e con grandi attitudini sociali, ben presto trionfa nelle “vanità del mondo”. Nel collegio di Santa Maria delle Grazie, dopo una forte lotta interiore, prende la decisione di diventare religiosa.

Quando suo padre vuole impedire la sua entrata al Carmelo dell’Incarnazione, Teresa fugge. Tale decisione che le pesa moltissimo, nonostante il fatto che ha ormai 20 anni e vuole essere libera di realizzare il proprio destino. All’Incarnazione vivrà per ben 27 anni. Emette la sua Professione nel 1537, ma dopo un anno cade vittima di una strana malattia. La famiglia si allarma e l’affida a una famosa guaritrice. Il trattamento però la fa peggiorare a tal punto che la credono morta. Durante la malattia entra in contatto con il misticismo francescano attraverso la lettura del Tercer Abecedario di Osuna, opera che la introduce nell’orazione di raccoglimento. Rientrata in monastero l’appello interiore alla solitudine e alla preghiera è ostacolato per molti anni.

Nel 1554, davanti ad una statua di un Cristo “molto piagato” inizia la sua conversione. D’ora in poi non sarà mossa dal timore, ma da un profondo amore a Colui che l’ha amata per primo. Teresa di Gesù sperimenta come la misericordia di Dio trasforma la sua vita. Tuttavia, non si rifugia in un intimismo egocentrico e sterile. Il frutto della sua conversione è una feconda attività di fondatrice e scrittrice che la impegnerà fino alla morte. Teresa sogna una piccola comunità che viva autenticamente il Vangelo, un luogo di preghiera e di lavoro, di silenzio e di fraternità. Nel 1562, tra numerose difficoltà, questo sogno diventa realtà con la prima fondazione delle Scalze: il monastero di san Giuseppe ad Avila.

Per Teresa i giorni trascorrono gioiosamente, fino al giorno in cui la testimonianza di un missionario, giunto da poco dalle terre d’America recentemente scoperte, la scuote nell’intimo. Sentendo parlare delle sofferenze di tante creature, maltrattate dall’ambizione coloniale e della mancanza di evangelizzatori, avverte l’urgenza di estendere la sua opera. Ha 52 anni. A partire da questo momento, la sua vita è così intensa di viaggi e nuove fondazioni che l’immagine che è rimasta nella storia è di una “santa andariega”, vagante. Fondatrice di monache e di frati, percorre più di seimila chilometri per le strade spagnole del secolo XVI e fonda 16 monasteri di monache a un ritmo prodigioso (1567-1582). Teresa dona la sua vita, incurante della mancanza di salute, per il servizio di Dio e della Chiesa. È convinta dell’importanza della missione ecclesiale delle sue case di preghiera. Concepisce l’orazione come un’onda che, dalla trasformazione della propria persona, si espande in tutti gli angoli della terra.

Santa Teresa muore il 4 ottobre del 1582 ad Alba de Tormes. È beatificata da Paolo V nel 1614, canonizzata da Gregorio XV nel 1622 e proclamata Dottore della Chiesa da Paolo VI nel 1970. È la prima donna a cui è stato concesso questo titolo insieme a santa Caterina da Siena.

icona links Video per la festa della nascita di Santa Teresa

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Mercoledì, 25 Gennaio 2017 01:00

Iter Benigno di S. Teresa di Gesù Bambino

1. Le norme canoniche riguardanti la procedura da seguire nelle Cause dei Santi sono contenute nella Costituzione Apostolica Divinus Perfectionis Magister promulgata da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 (AAS LXXV, 1983, 349-355).

2. Per iniziare una Causa occorre che passino almeno 5 anni dalla morte del candidato. Ciò per consentire maggior equilibrio ed obiettività nella valutazione del caso e per far decantare le emozioni del momento. Tra la gente deve essere chiara la convinzione circa la sua santità (fama sanctitas) e circa l’efficacia della sua intercessione presso il Signore (fama signorum).